Art. 45 della Costituzione italiana
L’articolo 45 della Costituzione italana - un unicuum nelle carte costituzionali mondiali - che tutela e promuove le cooperative recita:
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
Il prof. Andrea Manzella, costituzionalista di fama, si chiede: “Che significa “funzione sociale”? Significa che la Costituzione protegge questa forma di autogestione democratica delle imprese contro derive monopolistiche e di pura speculazione, un punto di diversità rispetto al sistema di lucro. L’economia sociale di mercato non nasce per miracolo ma proprio attraverso strumenti come la cooperazione che fissano il capitale al territorio, alle famiglie, alle tradizioni. Contro la speculazione mordi e fuggi (…) La cooperazione vive in simbiosi con il territorio nel quale nasce. La moderna impresa capitalista, con la sua volatilità, non ha nulla di simile”.
Stefano Zamagni: “La svolta si ha dopo la prima guerra mondiale quando in sostanza si stabilisce che la forma dominante è quella dell’impresa capitalistica e la cooperazione può essere solo una eccezione che può sopravvivere a patto che non disturbi la crescita delle prime. Nasce così la normativa fiscale con le caratteristiche che grosso modo ancor oggi ci sono, ma in cambio si chiede alla cooperazione di non crescere. È qui, secondo me, l’origine di molti dei guai di oggi. Non a caso l’articolo 45 della nostra Costituzione, dice che “la Repubblica riconosce il valore sociale della cooperazione” e non già quello economico. Si sancisce così che la cooperazione, se ha da essere sociale, non può diventare grande”.
Per approfondire:
G. Guadagnini, Art. 45. Un articolo della Costituzione raccontato ai cooperatori, Ecra, Roma, 2018